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Covid, avv. Buonocore: “Emergenza sanitaria prevale su modalità esercizio alcune libertà”

Green pass strumento compatibile con l’art. 16 della Costituzione.
Sotto il profilo giuridico nulla da contestare; i dati sono di competenza della medicina.

Vaccini, green pass, limitazioni personali, discriminazioni: tutti temi caldi, oggi.

Se ne discute più o meno animatamente un po’ in tutto il mondo, dalle rivolte in Francia contro il green pass, all’Italia primo Paese ad aver reso obbligatoria la vaccinazione per i sanitari, passando per la Svezia che non hai mai adottato restrizioni simili a quelle attuate dagli altri Paesi, senza aver mai avuto una situazione problematica.

Da una parte vi è l’allarme di una pandemia, dall’altra la lesione delle libertà personali.

Di tutto questo abbiamo parlato con l’avv. Stefano Buonocore, dello studio Buonocore Galletti Zoppolato Avvocati (Udine e Milano), penalista, autore di numerose pubblicazioni in materia penale e relatore in molti convegni.

Avv. Buonocore, è legittima la scelta dello Stato di imporre la vaccinazione ai sanitari?

“La Costituzione italiana, all’art. 32 in materia di tutela della salute, prevede che un trattamento sanitario possa essere imposto solo se a prevederlo sia una legge; nel rispetto di tale previsione, lo Stato può imporre un trattamento sanitario ai cittadini. A questo proposito, va sottolineato che lo stesso art. 32 Cost. prevede che la salute sia non solo un diritto del singolo, ma anche un interesse della collettività; ed è proprio per questa ragione che si è lasciata la possibilità allo Stato di imporre un trattamento sanitario; la mente andava proprio alle situazioni nelle quali la salute cessa, in concreto, di essere questione che esaurisce i suoi effetti sul singolo individuo, ma finisce per intaccare la collettività. La vicenda che stiamo vivendo da oltre un anno a questa parte ne è un chiaro esempio: nella misura in cui la scelta del singolo (di non vaccinarsi) esplica effetti sulla salute come interesse collettivo – il singolo cittadino che contrae il virus ne può contagiare altri che, a loro volta, possono contribuire all’ulteriore diffusione della malattia – può scattare l’obbligatorietà del trattamento sanitario, in questo caso la vaccinazione, per alcuni o per tutti.”

Non potendo rendere obbligatorio un vaccino sperimentale, si sta cercando di andare per vie indirette: l’imposizione del green pass è costituzionale?

“Sì. Sul punto si sono espressi, negli ultimi giorni, anche diversi costituzionalisti di indiscussa credibilità scientifica. Con i decreti legge 52 e 105 del 2021, come da ultimo modificati, si è in sostanza subordinata la possibilità di esercitare determinate libertà di circolazione al possesso del c.d.  green pass (non è un caso che nell’approvazione del decreto legge 105, oltre all’art. 32 della Costituzione, il Presidente della Repubblica richiami proprio l’art. 16 della Costituzione: libertà di circolazione). Alla luce di quanto si legge, soprattutto in rete e specialmente da parte di singoli cittadini, mi preme chiarire immediatamente un punto: il green pass non presuppone solamente il completamento del ciclo di vaccinazione o la guarigione dalla malattia, ma può essere ottenuto da qualunque cittadino, mediante esecuzione almeno di un test antigenico rapido che attesti lo stato di salute rispetto alla contrazione del virus. Pertanto, chiunque può ottenere la certificazione verde e non subire alcuna compressione alla propria libertà di circolazione, così vedendosi garantito anche il rispetto della propria scelta di non vaccinarsi. Ciò detto, l’art. 16 della Costituzione prevede, in ogni caso, che la libertà di circolazione possa essere limitata con legge, in via generale, per motivi di sanità. Non vi è alcun dubbio, pertanto, sulla possibilità per lo Stato, in una condizione quale quella che stiamo affrontando, di limitare la nostra libertà di circolazione a presidio della diffusione del virus. Il green pass non pone limitazioni assolute alla libertà di circolazione, pure possibili, ma con lo scopo di contenere la diffusione del virus onera chiunque voglia esercitarla, in relazione a determinati luoghi, di dimostrare il proprio stato di salute in relazione al virus. In questi termini mi sembra che la disciplina del green pass sia ragionevole e proporzionata nel bilanciamento tra salute come interesse collettivo e libertà di circolazione del singolo. L’emergenza sanitaria in atto prevale sulle modalità di esercizio di alcune libertà. Anziché entrare liberamente a teatro o al ristorante, devo prima esibire la certificazione verde che attesta il mio stato di salute rispetto al Covid19. Si tratta di modalità di esercizio, non di esercizio tout court della libertà di circolazione, sospesa solo nei confronti di chi ha la malattia in corso (ma sulla condizione del soggetto che ha contratto il virus e sulle limitazioni a suo carico il tema è diverso); e ciò è dimostrato dal fatto che chiunque non abbia in corso la malattia può ottenere il green pass, che sia vaccinato o meno, che non lo sia per scelta, per età o per ragioni di salute. Che poi si tratti di una misura volta a incentivare la vaccinazione anche da parte degli scettici o dei contrari, mi pare che nessuno ne abbia mai fatto mistero.”

Il regolamento Ue (L 211 del 15 giugno 2021) prevede che “è necessario vietare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.”. Questo va in contrasto con il green pass ed altre limitazioni? Se sì, quale fonte prevale?

“Letto il decreto legge 52 del 2021, la risposta è no, non vi è alcun contrasto con tale inciso né alcuna discriminazione: l’art. 9 bis del decreto 52, introdotto proprio dal decreto legge 105, prevede espressamente (al comma 3) che la disciplina del green pass per l’accesso a determinati luoghi non si applichi a chi sia escluso per età dalla campagna vaccinale o a chi, per ragioni di salute, sia esentato dalla vaccinazione. Non vi è dunque alcuna discriminazione. Tali soggetti, pertanto, non sono nemmeno onerati dall’esecuzione del test antigenico, essendo prevista una diversa disciplina di attestazione della condizione di esenzione (ferme restando le limitazioni nel caso in cui contraggano la malattia). Peraltro, come già visto, anche chi ritenga di non sottoporsi alla vaccinazione per scelta è in grado di ottenere sempre e comunque il green pass e vedersi garantito l’accesso ai luoghi nei quali è richiesto, dovendo però eseguire almeno un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti all’accesso in uno dei luoghi per i quali è obbligatorio il possesso del green pass.
Va aggiunto che il regolamento UE disciplina la circolazione tra Stati membri dell’UE, mentre il decreto legge la circolazione interna al nostro Stato: due piani distinti.”

Nel caso in cui le leggi fossero incostituzionali e ci si appellasse all’art. 16 della Costituzione (ovvero che le misure possono essere adottate vista un’emergenza sanitaria in corso), a chi starebbe l’onere di dimostrare con i dati che realmente vi è una pandemia? Mi spiego: i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore Lab ed elaborati su quelli dell’Iss mostrano una letalità omnicomprensiva – per intenderci, “con” e “per” covid – pari allo 0,0% fino ai 40 anni, dello 0,20% fino ai 50 anni e dello 0,60% fino ai 60: questi numeri sono sufficienti a giustificare una pandemia? Se guardiamo i contagi, anche un raffreddore potrebbe essere pandemico, vanno affinate/contestate le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati?

A dire il vero l’art. 16 della Costituzione non parla di emergenza sanitaria in corso, bensì fa riferimento a “motivi di sanità”; trattandosi di disposizioni finalizzate a tutelare la salute anche e soprattutto mediante la prevenzione, il presupposto per tali limitazioni non è una pandemia in atto. Quanto al resto, la domanda va ovviamente posta a un medico, non a un giurista. Noi possiamo solo prendere atto dei provvedimenti, interni e/o sovranazionali, che dichiarano lo stato di emergenza sanitaria.

Avv. Buonocore, pare di capire che la disciplina del green pass darà meno grattacapi ai giuristi di quanto non abbiano fatto i DPCM?

“Ad un primo sguardo sembra di sì.”

Fauci: “La prossima variante potrebbe essere più grave”

L’esperto lancia l’allarme e spinge sulla vaccinazione.
Teorie e dati contrastanti.

(Foto da internet)

Anthony Fauci, esperto virologo ed epidemiologo, lancia l’allarme di possibili varianti future più aggressive e pericolose della variante Delta.

Più precisamente, in un0intervista rilasciata al sito McClatchy e riportata anche da Tgcom24, Fauci ha detto quanto di seguito:

Se arriva un’altra variante che ha una capacità di trasmissione altrettanto elevata ed è anche molto più grave, allora potremmo davvero essere nei guai. Ci sono ancora 93 milioni di americani che potrebbero essere immunizzati, ma non lo hanno ancora fatto; le persone che non vengono vaccinate pensano erroneamente che riguardi solo loro. Ma non è così. Riguarda anche tutti gli altri.

In questo momento Gli Usa stanno registrando una media settimanale di nuovi contagi pari a 94mila casi al giorno, in crescita del 48% rispetto a una settimana fa, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Per questo motivo, lo stesso Fauci, spinge la campagna vaccinale per fermare la diffusione del virus.

Le tesi a lui contestate sono il fatto che vaccini imperfetti fortifichino il virus, creando proprio quelle varianti di cui parla (approfondimento al link) e che il vaccino protegge solo chi lo fa, rendendo inferiori i danni da Covid19, dato che i vaccinati sono comunque sia contagiabili che contagiosi.

Inoltre, in Paesi molto vaccinati come Israele (approfondimento al link), Gran Bretagna, Islanda e Gibilterra i dati dimostrano che nonostante l’elevata percentuale di popolazione vaccinata, contagi, ricoveri e morti purtroppo non calano o sono addirittura di più.

In Italia, in un confronto “stessa data-anno precedente” (ovvero, ad esempio, confrontando i dati di oggi con quelli dello stesso giorno del 2020) vediamo che contagi, ospedalizzazioni e morti sono superiori nonostante l’utilizzo dei vaccini.

Non possiamo dire che senza i vaccini la situazione sarebbe stata migliore, né che senza ci sarebbero stati più problemi (entrambi i casi non sono dimostrabili); gli stessi esperti continuano a discutere sul fatto che i vaccini riducano o aumentino la possibilità di nuove varianti. Come non è possibile, per definizione, avere un’analisi rischi-benefici a lungo termine di un vaccino sperimentale testato meno di un anno.

Brancoliamo nel buio?

Mafia, corruzione e droga sull’asse Puglia-Albania

Dopo le linee terroristiche legate ai flussi migratori, scoperte altre rotte illegali.
Trasporti tramite potentissimi gommoni oceanici.

Poco tempo addietro erano state scoperte delle linee terroristiche che si celavano dietro ai flussi migratori (approfondimento al link), ora vengono a galla altri collegamenti illegali.

La Direzione investigativa Antimafia e le autorità albanesi, infatti, stanno eseguendo 38 misure cautelari in Italia, Albania, Montenegro e Spagna per i reati di corruzione, riciclaggio, abuso d’ufficio e traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Stando a quanto riporta Rai News sarebbero anche in corso decreti di sequestro patrimoniali (sia di beni mobili che immobili) per un valore complessivo di alcuni milioni di euro.

Durante le indagini, partite già da oltre due anni, è stata ricostruita anche tutta la filiera: dalla coltivazione degli stupefacenti fino alla loro distribuzione, passando per i processi di produzione, raccolta e stoccaggio.

Il trasporto avveniva per mezzo di potentissimi gommoni oceanici.

Per scovare il tutto è servito un lavoro di sinergie tra l’ufficio di collegamento Interforze di Tirana, la polizia albanese, la procura speciale anticorruzione e criminalità di Tirana, la Direzione distrettuale Antimafia di Bari ed il coordinamento di Eurojust (l’Aja).

È stato, infine, il tribunale speciale di primo grado anticorruzione e criminalità di Tirana ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare.