Covid, avv. Buonocore: “Emergenza sanitaria prevale su modalità esercizio alcune libertà”

Green pass strumento compatibile con l’art. 16 della Costituzione.
Sotto il profilo giuridico nulla da contestare; i dati sono di competenza della medicina.

Vaccini, green pass, limitazioni personali, discriminazioni: tutti temi caldi, oggi.

Se ne discute più o meno animatamente un po’ in tutto il mondo, dalle rivolte in Francia contro il green pass, all’Italia primo Paese ad aver reso obbligatoria la vaccinazione per i sanitari, passando per la Svezia che non hai mai adottato restrizioni simili a quelle attuate dagli altri Paesi, senza aver mai avuto una situazione problematica.

Da una parte vi è l’allarme di una pandemia, dall’altra la lesione delle libertà personali.

Di tutto questo abbiamo parlato con l’avv. Stefano Buonocore, dello studio Buonocore Galletti Zoppolato Avvocati (Udine e Milano), penalista, autore di numerose pubblicazioni in materia penale e relatore in molti convegni.

Avv. Buonocore, è legittima la scelta dello Stato di imporre la vaccinazione ai sanitari?

“La Costituzione italiana, all’art. 32 in materia di tutela della salute, prevede che un trattamento sanitario possa essere imposto solo se a prevederlo sia una legge; nel rispetto di tale previsione, lo Stato può imporre un trattamento sanitario ai cittadini. A questo proposito, va sottolineato che lo stesso art. 32 Cost. prevede che la salute sia non solo un diritto del singolo, ma anche un interesse della collettività; ed è proprio per questa ragione che si è lasciata la possibilità allo Stato di imporre un trattamento sanitario; la mente andava proprio alle situazioni nelle quali la salute cessa, in concreto, di essere questione che esaurisce i suoi effetti sul singolo individuo, ma finisce per intaccare la collettività. La vicenda che stiamo vivendo da oltre un anno a questa parte ne è un chiaro esempio: nella misura in cui la scelta del singolo (di non vaccinarsi) esplica effetti sulla salute come interesse collettivo – il singolo cittadino che contrae il virus ne può contagiare altri che, a loro volta, possono contribuire all’ulteriore diffusione della malattia – può scattare l’obbligatorietà del trattamento sanitario, in questo caso la vaccinazione, per alcuni o per tutti.”

Non potendo rendere obbligatorio un vaccino sperimentale, si sta cercando di andare per vie indirette: l’imposizione del green pass è costituzionale?

“Sì. Sul punto si sono espressi, negli ultimi giorni, anche diversi costituzionalisti di indiscussa credibilità scientifica. Con i decreti legge 52 e 105 del 2021, come da ultimo modificati, si è in sostanza subordinata la possibilità di esercitare determinate libertà di circolazione al possesso del c.d.  green pass (non è un caso che nell’approvazione del decreto legge 105, oltre all’art. 32 della Costituzione, il Presidente della Repubblica richiami proprio l’art. 16 della Costituzione: libertà di circolazione). Alla luce di quanto si legge, soprattutto in rete e specialmente da parte di singoli cittadini, mi preme chiarire immediatamente un punto: il green pass non presuppone solamente il completamento del ciclo di vaccinazione o la guarigione dalla malattia, ma può essere ottenuto da qualunque cittadino, mediante esecuzione almeno di un test antigenico rapido che attesti lo stato di salute rispetto alla contrazione del virus. Pertanto, chiunque può ottenere la certificazione verde e non subire alcuna compressione alla propria libertà di circolazione, così vedendosi garantito anche il rispetto della propria scelta di non vaccinarsi. Ciò detto, l’art. 16 della Costituzione prevede, in ogni caso, che la libertà di circolazione possa essere limitata con legge, in via generale, per motivi di sanità. Non vi è alcun dubbio, pertanto, sulla possibilità per lo Stato, in una condizione quale quella che stiamo affrontando, di limitare la nostra libertà di circolazione a presidio della diffusione del virus. Il green pass non pone limitazioni assolute alla libertà di circolazione, pure possibili, ma con lo scopo di contenere la diffusione del virus onera chiunque voglia esercitarla, in relazione a determinati luoghi, di dimostrare il proprio stato di salute in relazione al virus. In questi termini mi sembra che la disciplina del green pass sia ragionevole e proporzionata nel bilanciamento tra salute come interesse collettivo e libertà di circolazione del singolo. L’emergenza sanitaria in atto prevale sulle modalità di esercizio di alcune libertà. Anziché entrare liberamente a teatro o al ristorante, devo prima esibire la certificazione verde che attesta il mio stato di salute rispetto al Covid19. Si tratta di modalità di esercizio, non di esercizio tout court della libertà di circolazione, sospesa solo nei confronti di chi ha la malattia in corso (ma sulla condizione del soggetto che ha contratto il virus e sulle limitazioni a suo carico il tema è diverso); e ciò è dimostrato dal fatto che chiunque non abbia in corso la malattia può ottenere il green pass, che sia vaccinato o meno, che non lo sia per scelta, per età o per ragioni di salute. Che poi si tratti di una misura volta a incentivare la vaccinazione anche da parte degli scettici o dei contrari, mi pare che nessuno ne abbia mai fatto mistero.”

Il regolamento Ue (L 211 del 15 giugno 2021) prevede che “è necessario vietare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate.”. Questo va in contrasto con il green pass ed altre limitazioni? Se sì, quale fonte prevale?

“Letto il decreto legge 52 del 2021, la risposta è no, non vi è alcun contrasto con tale inciso né alcuna discriminazione: l’art. 9 bis del decreto 52, introdotto proprio dal decreto legge 105, prevede espressamente (al comma 3) che la disciplina del green pass per l’accesso a determinati luoghi non si applichi a chi sia escluso per età dalla campagna vaccinale o a chi, per ragioni di salute, sia esentato dalla vaccinazione. Non vi è dunque alcuna discriminazione. Tali soggetti, pertanto, non sono nemmeno onerati dall’esecuzione del test antigenico, essendo prevista una diversa disciplina di attestazione della condizione di esenzione (ferme restando le limitazioni nel caso in cui contraggano la malattia). Peraltro, come già visto, anche chi ritenga di non sottoporsi alla vaccinazione per scelta è in grado di ottenere sempre e comunque il green pass e vedersi garantito l’accesso ai luoghi nei quali è richiesto, dovendo però eseguire almeno un test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti all’accesso in uno dei luoghi per i quali è obbligatorio il possesso del green pass.
Va aggiunto che il regolamento UE disciplina la circolazione tra Stati membri dell’UE, mentre il decreto legge la circolazione interna al nostro Stato: due piani distinti.”

Nel caso in cui le leggi fossero incostituzionali e ci si appellasse all’art. 16 della Costituzione (ovvero che le misure possono essere adottate vista un’emergenza sanitaria in corso), a chi starebbe l’onere di dimostrare con i dati che realmente vi è una pandemia? Mi spiego: i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore Lab ed elaborati su quelli dell’Iss mostrano una letalità omnicomprensiva – per intenderci, “con” e “per” covid – pari allo 0,0% fino ai 40 anni, dello 0,20% fino ai 50 anni e dello 0,60% fino ai 60: questi numeri sono sufficienti a giustificare una pandemia? Se guardiamo i contagi, anche un raffreddore potrebbe essere pandemico, vanno affinate/contestate le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati?

A dire il vero l’art. 16 della Costituzione non parla di emergenza sanitaria in corso, bensì fa riferimento a “motivi di sanità”; trattandosi di disposizioni finalizzate a tutelare la salute anche e soprattutto mediante la prevenzione, il presupposto per tali limitazioni non è una pandemia in atto. Quanto al resto, la domanda va ovviamente posta a un medico, non a un giurista. Noi possiamo solo prendere atto dei provvedimenti, interni e/o sovranazionali, che dichiarano lo stato di emergenza sanitaria.

Avv. Buonocore, pare di capire che la disciplina del green pass darà meno grattacapi ai giuristi di quanto non abbiano fatto i DPCM?

“Ad un primo sguardo sembra di sì.”

Autore: Francesco Puppato

Vive in Polonia dove si occupa di Controllo di Gestione per gli stabilimenti polacchi di una holding italiana; parla quattro lingue (italiano, inglese, polacco e francese) ed ha precedentemente lavorato nel dipartimento finanziario della Holding Orange1. Laureato in "Economia Aziendale" con indirizzo in "Management ed Organizzazione", ha poi conseguito i Master in "Gestione delle Risorse Umane ed Organizzazione del Lavoro", "Controllo di Gestione" e "Diritto Bancario". È "Coach certificato" e vanta corsi in "Business Plan", "Project Management secondo gli standard internazionali" e "Tempi e Metodi". Inoltre, ha il "patentino Bloomberg", l'"Europass Mobilità" e l'"ECDL". Dal 2015 al 2020 ha curato la rubrica "About economy and Social Equity"  per la rivista "Economia - ecaroundworld", dal 2017 al 2019 ha collaborato con "Wall Street Italia", nel 2019 con "Economista.info" mentre dal 2020 collabora con "Wall Street Cina", "Gazzetta Italia" e "Polonia Oggi", dal 2021 con "RisorseUmane-HR". Founder di "General Magazine".

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