Una tutela a tutto tondo

Una Giornata nazionale dedicata al personale sanitario che, tra gli obiettivi, include la tutela globale di professionisti il cui impegno deve essere valorizzato in modo concreto.
Necessario il sostegno delle Istituzioni. Significative le misure attuate da Aris.

Istituita con legge n. 155 del 23 novembre 2020, la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, si celebra il 20 febbraio di ogni anno. Un appuntamento nato con l’obiettivo di onorare “il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio” di tali operatori “nel corso della pandemia di Coronavirus nell’anno 2020”.

Fondamentale onorare il personale sanitario e sociosanitario – afferma Giovanni CostantinoCapodelegazione Aris, – che, non solo durante le fasi pandemiche, ha fornito e continua a fornire un apporto indispensabile per l’attuazione del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione”.

La celebrazione di questi professionisti – prosegue il giuslavorista – non può rimanere solo retorica, ma deve attuarsi in atti concreti, che valorizzino sempre più il loro impegno. Come Aris stiamo facendo il possibile. Siamo l’unica Associazione rappresentativa della sanità privata ad aver introdotto la dirigenza medica e sanitaria e la prima (insieme ad AIOP) ad aver messo a tema, su un contratto nazionale, il problema delle aggressioni sul personale. Di recente, con enormi difficoltà, abbiamo sottoscritto un accordo economico per il settore dei Centri di riabilitazione e delle RSA che prevede significativi incrementi per le qualifiche sanitarie”.

Si tratta, tuttavia, di un percorso che la sanità accreditata non può percorrere da sola. “Serve, infatti – sottolinea Costantino – il coinvolgimento delle Istituzioni, che rendano economicamente sostenibile l’innalzamento dei livelli retributivi”.

“Anche se non bisogna dimenticare – conclude – che onorare il personale non può e non deve avere un’accezione meramente economica. È auspicabile che, oltre a proseguire nella lotta contro le aggressioni, siano messe in campo tutte le misure necessarie per tutelare i professionisti, soprattutto quando sono esposti a rischi, di vario genere, per il bene delle persone assistite”.

Sottoscritto l’accordo ponte ARIS per il personale dei Centri di Riabilitazione e le RSA

Raggiuta l’intesa per i lavoratori dei Centri di Riabilitazione e delle RSA. Una trattativa complessa, il cui esito positivo rappresenta un passo in avanti verso il contratto unico di settore.

Si tratta di un risultato di enorme importanza, che garantisce incrementi retributivi a tutto il personale e ristabilisce, dopo oltre 11 anni, l’unità sindacale”.

Così l’avvocato Giovanni Costantino, Capodelegazione ARIS, dopo la ratifica, il 25 gennaio, dell’accordo ponte per i lavoratori dei Centri di Riabilitazione e delle RSA.

Una intesa di rilievo sottoscritta con tutte le sigle sindacali a differenza del contratto del dicembre 2012 che non aveva registrato la firma della FP CGIL.

L’accordo, ratificato oggi dal Consiglio Nazionale dell’ARIS – prosegue il giuslavorista – senza eliminare i migliori trattamenti già in essere, allinea la retribuzione fissa di ARIS a quella dei CCNL più recenti e, in questo modo, costituisce un passo importante verso la definizione di un contratto unico di settore, che consentirà alle strutture di area territoriale una maggiore rilevanza a livello nazionale”.

L’intesa, inoltre, regola anche la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, estendendo la possibilità di ricorrere alle modalità e-learning e introduce alcune specifiche causali per il contratto a tempo determinato.

In particolare, l’accordo – precisa Costantino – consentirà di assumere a termine i lavoratori, sanitari e sociosanitari, in possesso di un titolo straniero non riconosciuto in Italia, così dando piena operatività alla vigente normativa sul reclutamento temporaneo di questi professionisti e rimuovendo ogni criticità interpretativa in materia”.

Le “potenzialità nascoste” della nuova legge sull’oblio oncologico

Costantino: «Un provvedimento che mira a ridare dignità ai lavoratori guariti, senza dover attendere dieci lunghi anni».

Entrata in vigore lo scorso 2 gennaio, la legge sul diritto all’oblio oncologico era stata precedentemente approvata all’unanimità in Senato. «Una norma di civiltà» – l’ha definita Giorgia Meloni – che risponde all’esigenza di eliminare la stigmatizzazione del malato e il rischio di discriminazione nell’accesso ai servizi finanziari, bancari, assicurativi nonché nelle procedure di adozione e di partecipazione ai concorsi pubblici. In tali casi non è più possibile richiedere ai guariti le informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di dieci anni.

«Un dato temporale lungo – sottolinea Giovanni Costantino, esperto in diritto del lavoro – anche se il provvedimento, nella sfera giuslavoristica, sembrerebbe celare delle potenzialità nascoste, specie in ordine alle tempistiche d’attesa. Il Legislatore, nell’articolo 4 della legge in commento, ha manifestato, infatti, l’intento di introdurre, mediante successivo decreto ministeriale, misure volte a garantire uguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, senza dover attendere dieci lunghi anni».

Fin dalla sua approvazione alla Camera, l’avvocato Costantino era intervenuto per sottolineare l’ampia portata della novella legislativa, ritenendo che la previsione ivi contenuta «potrebbe portare a una risoluzione definitiva della problematica relativa alle discriminazioni indirette di cui possono essere destinatari i lavoratori guariti».

La norma di nuova introduzione impedirebbe, quindi, non soltanto la discriminazione del lavoratore in quanto “guarito”, ma consentirebbe anche di arginare situazioni di particolare svantaggio, che possono verificarsi attraverso pratiche indirette, che si concretizzano, ad esempio, in progressivi demansionamenti o forme di mobbing strategico. È stata prevista, infatti, l’adozione, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici), di un decreto per la promozione di specifiche politiche attive in grado di assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, nonché nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Un provvedimento importante – conclude il giuslavorista – che si auspica potrà consentire ai lavoratori guariti di tornare a vivere con dignità, svolgendo serenamente il proprio lavoro, senza dover attendere dieci lunghi anni”.

Enti non profit vs Enpam, la parola (fine?) del Ministero

Ministero del Lavoro risponde a interpello Aris su aliquota Enpam del 4% a carico dei medici.
Chiarimenti anche su applicazione contributo 2% legge 243/2004.

Dopo quasi vent’anni, il Ministero del lavoro sembra finalmente mettere la parola fine alle richieste contributive dell’Enpam nei confronti degli enti no-profit”.

Così Giovanni Costantino commenta la risposta inviata oggi all’ARIS con cui il Dicastero del Welfare ha precisato a chiare lettere che non trovano applicazione nei confronti degli enti no-profit sia il contributo Enpam del 2%, introdotto dall’art. 1 co. 39 della l. 243/2004, che quello ulteriore del 4%, previsto dalla recente delibera dell’Ente n. 64/2022, essendo rivolti solo alle realtà costituite in forma societaria.

Si tratta di una importantissima presa di posizione – prosegue il giuslavorista – che dovrebbe porre fine ai tentativi dell’Enpam di far gravare, anche per via giudiziale, questi contributi su fondazioni, associazioni ed enti religiosi”.

In conclusione, il capo delegazione ARIS esprime la propria personale “soddisfazione per l’importante risultato, auspicando che ora il Ministero intervenga anche sull’ulteriore questione posta alla sua attenzione, relativa alla corretta determinazione della base imponibile del contributo a carico dei professionisti operanti presso le società accreditate con il SSN”.

Salario minimo, Petriccioli: “Dilata le disuguaglianze tra le regioni”

Dopo l’intervento di Giovanni Costantino, ecco le dichiarazioni del Segretario Generale CISL-FP).

Il confronto sul salario minimo, già protagonista del precedente numero del magazine L’Arco con un intervento della Segretaria Generale della Funzione Pubblica CGIL, Serena Sorrentino, continua ad animare il dibattito coinvolgendo il Segretario Generale CISL FP Maurizio Petriccioli. Nel precedente numero del magazine la Sorrentino aveva dichiarato come il salario minimo legale costituisca un’importante funzione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale, contro la proliferazione dei contratti collettivi nazionali, che negli anni ha falsato il sistema delle retribuzioni, e come rappresenti uno strumento di tutela per i compensi del lavoro autonomo e delle forme flessibili. Nel suo recente intervento, invece, Maurizio Petriccioli esprime una posizione meno definitiva rispetto al salario minimo di riferimento, ritenendo necessario individuarlo attraverso i contratti leader, allo scopo di garantire una retribuzione adeguata e proporzionata sia al lavoro svolto che alle necessità dei diversi settori e dell’economia.

“Le imprese al di sopra della soglia eventualmente fissata dalla legge – chiarisce – potrebbero essere incentivate a disapplicare i contratti collettivi, limitandosi ad adempiere a quanto definito per legge, con l’effetto di ridurre complessivamente le tutele e far precipitare verso il basso le retribuzioni”.

“Chi insiste per un salario minimo di importo fissato per legge fa notare come l’applicazione di un contratto collettivo non garantisca, di per sé, il risultato atteso, in considerazione dell’esistenza di numerosi contratti pirata e della difficoltà ad attribuire una efficacia erga omnes alla contrattazione collettiva – continua il segretario CISL FP – a costoro rispondiamo che il discrimine consiste in quali contratti collettivi vengano presi a riferimento per fungere da indicatori utili a misurare la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico”.

È quindi l’incontro in sede di contrattazione fra le parti interessate – a parere di Petriccioli – a rappresentare l’unico elemento che possa rispondere contemporaneamente all’esigenza di garantire una retribuzione “minima” adeguata e proporzionata al lavoro svolto e alla necessità di tenere conto delle condizioni dei settori e dell’economia, richiamando lo Stato ad intervenire con politiche sul cuneo fiscale e contributivo a sostegno dei salari medi, più ancora che dei soli salari minimi.

Di diverso avviso è Giovanni Costantino (già intervenuto sul tema a questo link) che, nella sua veste di capodelegazione Aris, riporta la discussione sul piano della “retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, concetti scaturiti dalla portata innovativa delle due sentenze della Cassazione (la 27711/2023 e 27769/2023) di cui tanto si parla in questi giorni, che altro non hanno fatto che ribadire un principio costituzionale (art. 36) mai trascurato dalla giurisprudenza. Le sentenze hanno il pregio di precisare esplicitamente come sia compito del giudice verificare «con prudente apprezzamento» se i valori economici contenuti nel ccnl applicato assicurino il verificarsi del principio costituzionale e, in mancanza, disapplicare i valori contrattuali e procedere all’applicazione di una retribuzione adeguata”.

Ma come si possono mettere in pratica queste indicazioni, evitando che ci siano lavoratori costretti a un regime retributivo inferiore a quello che garantisce un’esistenza libera e dignitosa?

“È sotto gli occhi di tutti che in Italia esiste una situazione talmente variegata da non consentire l’adozione di un livello retributivo minimo uniforme sull’intero territorio nazionale – conclude il giuslavorista – e di sicuro non è pensabile prendere a riferimento la zona dove il potere di acquisto sia il più alto e riportare quel valore anche alle altre zone. Occorrerà individuare un criterio oggettivo, affidando a un ente specifico (Istat?) il compito di rideterminare periodicamente il valore dell’indennità specifica applicabile in ciascun territorio. E rispetto alla periodicità degli adeguamenti, lo Stato dovrà individuare un sistema di finanziamento, non essendo immaginabile far gravare sulle aziende gli oneri conseguenti all’incremento del costo della vita”.